STATUTO

Statuto dell’Associazione LIBERA MENTE

Art.1

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’associazione LIBERA MENTE Associazione di Promozione sociale, con sede in Arezzo,  Località Muciafora 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà istituire sedi periferiche, aprire centri ed altre sedi operative.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità lucrative.

Art. 2 

L’associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori culturale, sociale, sportivo e ricreativo, ambientale,  dell’educazione, dell’accoglienza e del sostegno all’integrazione di cittadini in condizione di svantaggio e di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale , della formazione e della cooperazione allo sviluppo e di diffondere la cultura della solidarietà e l’impegno verso le persone in disagio sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tal fine l’associazione potrà:

  • Allestire comunità e centri di accoglienza
  • Sensibilizzare l’opinione pubblica nel campo della prevenzione al disagio sociale, creando strutture anche logistiche atte a consentire a quanti aderiscono di migliorare la qualità della vita, favorire la crescita culturale, promuovere la cittadinanza attiva, attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, cineforum e processi di maturazione e apprendimento culturale rapido ed equilibrato
  • Agire nel territorio per prevenire situazioni di disagio e per operare nell’informazione a tutela della salute, della sicurezza, delle dipendenze, utilizzando le metodologie del lavoro di strada
  • Promuovere la cultura della pace e della non violenza anche attraverso la promozione del servizio civile nazionale
  • Istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni anche sportive, ricreative, gastronomiche, concorsi, spettacoli, mostre
  • Organizzare corsi di formazione e di orientamento, organizzare e promuovere seminari e convegni a contenuto didattico e divulgativo, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli nell’ambito delle tematiche inerenti all’attività istituzionale. In particolare per quanto riguarda la formazione, l’associazione LIBERA MENTE potrà partecipare a bandi pubblici e privati messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche nazionali e internazionali, dell’Unione Europea e da enti privati.
  • Organizzare attività di ricerca e costruzione di banche dati e centri di documentazione
  • Svolgere attività connesse a quelle istituzionali, comprese eventuali attività commerciali ed attività integrative a quelle principali, sostanzialmente destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali
  • Collaborare attivamente e stabilire contatti con enti, associazioni, cooperative, organizzazioni non governative per favorire politiche dell’accoglienza e di cooperazione allo sviluppo
  • Organizzare attività inerenti la salvaguardia del patrimonio ambientale e forestale compresa la manutenzione di aree verdi pubbliche e private.
  • Organizzare attività, corsi, seminari, che promuovano uno stile di vita sano ed equilibrato.

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali LIBERA MENTE Associazione di promozione sociale potrà collaborare con altre associazioni o enti che abbiano le stesse finalità.

Art. 3

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell’ambito di tale collaborazione l’associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

Art. 4

Organi dell’associazione sono: l’assemblea degli associati;

  1. il Presidente
  2. il consiglio di amministrazione 
  3. il Vicepresidente
  4. il tesoriere
  5. il collegio dei revisori

La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Art. 5

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura indicata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all’associazione. Il Presidente, formato l’elenco delle domande ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio di Amministrazione che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente contrastano con gli scopi dell’associazione.

Art. 7

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 8

L’associazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori avranno diritto a usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione e le necessità  aziendali.

Art. 9 

L’adesione all’associazione ha validità annuale, il socio che intendesse recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente e viene ratificata dall’assemblea dei soci successiva.

L’associato che intende recedere dall’associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato a tre assemblee consecutive senza averne giustificato l’assenza e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell’associazione può essere promossa dal Consiglio di Amministrazione proposta di esclusione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio  di Amministrazione. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto all’associato escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Revisori. IL Collegio dei Revisori, sentito l’interessato ed il presidente del Consiglio di Amministrazione, delibera definitivamente sull’istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell’assemblea.

Art. 10

L’assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede l’associazione, almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o dal Presidente del Collegio dei  revisori qualora il Presidente non ottemperi ai propri doveri, ovvero qualora ne facciano richiesta tanti soci rappresentanti almeno un terzo degli associati. La convocazione è fatta attraverso e-mail certificata e mediante affissione di avviso da esporre almeno 10 giorni prima presso la sede principale, con indicazione di luogo, data e ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avviso da esporre almeno 10 giorni prima della data indicata, con indicazione del luogo e dell’ora dell’adunanza e degli argomenti che saranno esposti all’ordine del giorno. Per la convocazione può essere utilizzata, oltre l’affissione dell’avviso di convocazione da esporre presso la sede principale e le sedi operative dell’associazione, anche l’e mail e la PEC.. 

L’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio e sulla nomina degli organismi e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione. In prima  convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza degli amministratori e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l’assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla prima. Ciascun associato, può intervenire all’assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta con indicazione precisa della data di dell’assemblea. Ciascun associato non può rappresentarne più di uno. Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Consigliere o Revisore, non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell’incarico ricoperto e non possono ricevere deleghe. L’assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario che dovrà redigere il verbale. L’assemblea delibera con la metà più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11

L’assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione si compone di un minimo di 2 ad un  massimo di 15 amministratori eletti dall’assemblea tra gli associati. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti  i poteri per la gestione ordinaria dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea, dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori. Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell’associazione o singole competenze. Il Presidente o i consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di amministrazione successivo. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all’assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell’associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e della relazione delle attività svolte e degli obbiettivi raggiunti. Al bilancio dovranno essere date le pubblicità adeguate. E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14

Le entrate dell’associazione sono costituite;

– dalle quote sociali

-dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi; 

– da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

– da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;

– dagli eventuali redditi del patrimonio.

Art. 16

L’assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi, due supplenti su indicazione del Presidente. Essi assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sull’amministrazione dell’associazione e sull’osservanza del presente statuto. I Revisori esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell’associazione e presentano all’assemblea la propria relazione di controllo. I Revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori l’assemblea, all’uopo convocata provvede alla relativa integrazione.

Art. 17

Nel caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione avente fini di utilità, sentito l’Organismo di controllo, o ai fini stabiliti dalla legge.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.